Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012

Con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Se ne da avviso, tramite comunicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.
Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi, in modo da individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e programmare gli interventi da mettere in atto per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Ne sono escluse le aziende che pur avendo fino a 10 lavoratori presentano rischi particolari (art. 31, comma 6 del DLgs 81/08):

  • aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Quanto alle aziende fino a 50 lavoratori, ne sono escluse, oltre a quelle sopraelencate anche le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto.
Vantaggi delle procedure standardizzate
L’elaborazione del DVR secondo le procedure standardizzate permette di avere la sicurezza di aver operato secondo indicazioni normative guidate e di aver considerato tutti i rischi possibili (grazie al metodo delle check list che consente di valutare la presenza o meno di tutti i rischi posti in elenco). Infatti, come del resto dai più desiderato, le nuove procedure introducono finalmente un metodo di valutazione meno lasciato alla soggettività di chi opera la valutazione dei rischi, mettendo al sicuro (se correttamente applicate le procedure) il consulente valutatore da eventuali contestazioni in sede di ispezione. Inoltre le procedure, proprio perché semplificate e guidate, consentono di operare più velocemente, permettendo sicuramente una ottimizzazione dei tempi e dei costi conseguenti, sia per il consulente che ovviamente per il titolare dell’azienda.
Obblighi del datore di lavoro, valutazione dei rischi e applicabilità delle Procedure Standardizzate.
Con il decreto di stabilità, è stata prorogata la possibilità, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi art. 29 comma 5 D.Lgs 81/2008. Dal 30/06/2013 pertanto tutte le aziende dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con o senza procedure standardizzate ma in ogni caso senza l’utilizzo del sistema dell’autocertificazione. E’ però assolutamente possibile utilizzare fin da ora le procedure standardizzate, che entrano in vigore ufficialmente dal 06/02/2013.
Nello specifico, esse permettono di redigere, in quattro semplici passi, il proprio DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in modo coerente con quanto previsto dal testo unico della sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), al fine di:

  • individuare e valutare i rischi;
  • adottare le adeguate misure di prevenzione e protezione;
  • elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Ricordiamo inoltre che, se da un parte la norma impone la sostituzione dell’autocertificazione con la valutazione dei rischi, dall’altra le aziende fino a 10 dipendenti che hanno già un Documento di Valutazione redatto senza avvalersi della procedure di autocertificazione, non hanno l’obbligo di sostituirlo e redigerlo con le nuove procedure, nonostante la norma dia indirettamente una corsia preferenziale all’uso delle stesse.

Ammende previste in caso di omessa redazione del DVR o altre violazioni:

  • per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400. La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive
  • per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000
  • per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da Euro 1.000 a Euro 2.000

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Requisiti Hardware

Configurazione Minima: Processore Single Core da 1Ghz, RAM 256 MB, risoluzione schermo 1024x768.
Configurazione Consigliata: Processore Dual Core da 2 Ghz, RAM 1 GB, Risoluzione schermo 1024x768.
Scanner compatibile con i driver TWAIN (per l’acquisizione documentale).

Requisiti Software

Sistema Operativo Microsoft Windows 10, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.
Microsoft Office dalla vers. 2003 alla 2016 (escluse versioni Starter).

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